Aperte le candidature al Fondo Suppini per lo sport inclusivo
La Fondazione Comunitaria annuncia l’apertura delle candidature al Fondo Suppini, un’iniziativa nata dall’U.S. Acli Stradivari Associazione Sportiva dilettantistica di Cremona per ricordare il suo fondatore Giorgio Suppini, dedicata a sostenere l’accesso allo sport dilettantistico per soggetti fragili e/o in condizione di disabilità.
Leggi il regolamento del fondo!
🎯 Finalità del fondo
Per il 2025 sarà disponibile un contributo pari a 700,00€ destinato ad enti ed organizzazioni senza scopo di lucro[1] operanti nella provincia di Cremona che vogliono facilitare la partecipazione all’attività sportiva dilettantistica da parte di soggetti fragili e/o in condizione di disabilità, promuovendo il benessere e l’integrazione attraverso lo sport.
📝 Come candidarsi:
- Gli enti interessati devono compilare il MODULO allegato e inviarlo via mail a fondazionecomunitaria@fastpiu.it;
- Se il progetto sarà valutato positivamente, l’ente sarà contatto dalla Fondazione e potrà compilare il progetto presentato sul portale per poter accedere al finanziamento.
📅 Scadenza per l’invio delle candidature:
Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025.
Sostieni anche tu il fondo: lo sport è di tutti. Aiutaci a renderlo davvero accessibile.
Per fare una donazione al Fondo Suppini basta un bonifico bancario sul conto:
CREDITO PADANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C
IBAN IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184
Per ulteriori informazioni, mandate una mail a fondazionecomunitaria@fastpiu.it.
[1] Rientrano nella categoria di enti privati senza scopo di lucro:
- gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- le organizzazioni iscritte nel registro dell’anagrafe delle ONLUS nelle more della piena applicabilità del Registro Unico;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 iscritte nelle apposite sezioni dei relativi registri.
Risultano inoltre ammissibili gli enti senza scopo di lucro operanti nei settori di attività di interesse generale indicati dall’art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, purché l’assenza di scopo di lucro risulti dalla presenza nel loro Statuto delle seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
b) obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
c) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

