Nuove indicazioni sul deposito del bilancio di esercizio per gli enti del Terzo settore
Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune questioni relative al regime contabile degli enti del Terzo settore (Ets), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo lβiscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sia con riguardo ad organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di βtrasmigrazioneβ.
Sono precisazioni importanti che arrivano proprio nel periodo in cui solitamente gli enti non profit sono impegnati ad approvare il bilancio di esercizio dellβanno precedente. A questo proposito, si ricorda che Γ¨ stata prorogata al 31 luglio 2022 la possibilitΓ di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, anche qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltΓ : si veda lβarticolo βConversione del proroga termini, tutte le novitΓ per il Terzo settoreβ. Γ opportuno chiarire che la proroga al 31 luglio riguarda solo la possibilitΓ di svolgere le assemblee nelle particolari modalitΓ indicate ma ovviamente non consente agli enti di posticipare fino a quella data lo svolgimento dellβassemblea di approvazione del bilancio, per la quale occorre rispettare le tempistiche previste dallo statuto. Β Β
Il deposito dei bilanci per Odv e Aps in βtrasmigrazioneβ
La nota ministeriale chiarisce un dubbio relativo agli adempimenti a cui sono sottoposte le Odv e le Aps in fase di βtrasmigrazioneβ, e cioΓ¨ se tali enti siano giΓ questβanno tenuti a depositare il bilancio di esercizio al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro la data del 30 giugno.
Partendo dal presupposto che lβeventuale perfezionamento dellβiscrizione al registro unico per tali organizzazioni avverrΓ solo al termine delle verifiche espletate dai competenti uffici del Runts, le quali Γ¨ molto probabile si concludano dopo il 30 giugno 2022, il Ministero esclude in via generale che si possa richiedere a tali enti di depositare il bilancio di esercizio entro la data menzionata.
La nota ministeriale perΓ² continua ribadendo la necessitΓ che tutte le Odv e le Aps coinvolte nella βtrasmigrazioneβ effettuino comunque il deposito del bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformitΓ ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020), dato che tale adempimento Γ¨ fondamentale per la concreta applicazione del principio di trasparenza. La soluzione prospettata dal Ministero Γ¨ che tali enti procedano al deposito al Runts del bilancio di esercizio 2021 entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro unico. Qualora ciΓ² non avvenga, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dal codice del Terzo settore (art. 48 comma 4), la quale prevede lβassegnazione allβente di un nuovo termine perentorio per il deposito e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.
Le stesse considerazioni valgono, secondo la nota ministeriale, per il deposito del bilancio sociale 2021 per le Odv e le Aps in βtrasmigrazioneβ obbligate alla redazione di tale documento (si ricorda che sono obbligati a redigere il bilancio sociale gli Ets che nellβesercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro): anche qui lβente potrΓ depositarlo entro 90 giorni dallβiscrizione al Runts ma dovrΓ comunque pubblicarlo sul proprio sito internet (o, se lβente ne Γ¨ sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) entro il 30 giugno 2022.
Il deposito dei bilanci per le Onlus che si iscrivono al Runts
Lβavvenuta pubblicazione dellβelenco delle Onlus sul sito dellβAgenzia delle entrate consente ad esse di presentare domanda di iscrizione al Runts a partire dalla data del 28 marzo scorso e fino al 31 marzo del periodo dβimposta successivo allβautorizzazione europea sulla nuova parte fiscale (si veda lβarticolo βOnlus e iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, alcune indicazioniβ).
Qualora una Onlus ottenesse lβiscrizione al Runts nel corso del 2022, e il bilancio di esercizio 2021 non rientrasse tra i documenti allegati alla domanda (perchΓ© non ancora approvato), la nota ministeriale specifica che il deposito al registro unico dello stesso avverrΓ entro i 90 giorni dallβiscrizione; se invece il bilancio di esercizio fosse giΓ allegato alla domanda di iscrizione, la pubblicazione del Runts sarΓ effettuata direttamente dallβufficio competente.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, anche le Onlus devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, giΓ a partire dallβesercizio 2021.
Le stesse considerazioni valgono anche qui per il bilancio sociale, a cui sono tenute le Onlus che superino il milione di euro di entrate, secondo quanto precisato dalla nota ministeriale n. 11029 del 3 agosto 2021.
Il deposito del bilancio di esercizio al Runts per gli enti neocostituti e per quelli giΓ esistenti
La nota ministeriale affronta anche il tema del deposito del bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al Runts nel corso del 2022 e che sono neocostituiti oppure che sono giΓ esistenti (operanti da uno o piΓΉ esercizi) ma diversi dagli Ets di diritto transitorio (Odv, Aps ed Onlus).
Il principio fondamentale evidenziato dalla nota Γ¨ che per i nuovi soggetti iscritti al Runts lβobbligo di adozione dei modelli di bilancio previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 si configura soltanto in seguito allβavvenuta iscrizione al registro unico.
Per gli enti costituiti prima del 2022, che esercitano quindi lβattivitΓ da uno o piΓΉ esercizi, Γ¨ obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione al Runts lβultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, c. 5 del decreto ministeriale n. 106 del 2020). Il Ministero precisa che tali bilanci, in quanto redatti in un periodo antecedente alla qualificazione dellβente quale Ets, non Γ¨ obbligatorio siano conformi ai modelli individuati nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020.
Tali enti, qualora si iscrivano al Runts nel 2022 e lβiscrizione venga perfezionata prima dellβultimo trimestre dellβesercizio finanziario (che coincide con lβultimo trimestre dellβanno solare nel caso in cui lβente abbia lβesercizio finanziario coincidente con lβanno solare), approveranno il bilancio di esercizio 2022 secondo i nuovi modelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 e lo depositeranno al Runts entro il 30 giugno 2023. Lβunica eccezione viene fatta se lβente si iscrivesse al Runts nellβultimo trimestre dellβesercizio finanziario (cioΓ¨ dal 1Β° ottobre al 31 dicembre del 2022 per gli enti che hanno lβesercizio coincidente con lβanno solare): in tal caso sarebbe possibile approvare il bilancio 2022 anche non utilizzando i nuovi modelli di bilancio previsti per gli Ets, e ciΓ² al fine di non gravare lβente degli eccessivi oneri amministrativi che deriverebbero dallβapplicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dellβesercizio finanziario (in cui lβente non era ancora qualificato come Ets). Anche in tal caso lβente dovrΓ comunque depositare il bilancio al Runts entro il 30 giugno 2023.
La nota ministeriale estende lo stesso ragionamento anche per gli enti che si sono costituiti nel corso del 2022.
Qualora lβiscrizione al Runts sia avvenuta prima dellβultimo trimestre (quindi prima del 30 settembre per gli enti che hanno lβesercizio finanziario coincidente con lβanno solare), essi dovranno approvare il bilancio 2022 secondo i nuovi schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, e lo dovranno depositare al Runts entro il 30 giugno 2023.
Per gli enti che invece si sono costituiti nellβultimo trimestre dellβesercizio finanziario (cioΓ¨ tra il 1Β° ottobre e il 31 dicembre del 2022 per gli enti che hanno lβesercizio coincidente con lβanno solare) e che hanno ottenuto lβiscrizione al Runts nello stesso periodo, vi Γ¨ la possibilitΓ di redigere un unico bilancio di esercizio alla fine del 2023 (ovviamente utilizzando i nuovi modelli di bilancio) che comprenda anche gli ultimi 3 mesi del 2022. Tale bilancio sarΓ depositato al Runts entro il 30 giugno 2024.
Nella tabella sottostante si riepiloga quanto detto in questβultimo paragrafo, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno lβesercizio finanziario coincidente con lβanno solare.
La nota ministeriale precisa che per gli enti che hanno lβesercizio sociale non coincidente con lβanno solare si applicano gli stessi concetti per quanto riguarda la tipologia dei modelli da utilizzare (lβutilizzo dei nuovi schemi potrΓ quindi essere derogato solo nel caso in cui lβente ottenga lβiscrizione al Runts nellβultimo trimestre dellβesercizio); i bilanci approvati dovranno essere depositati al Runts entro il 30 giugno successivo alla chiusura dellβesercizio cui si riferiscono.
| TIPOLOGIA DI ENTE E ISCRIZIONE AL RUNTS | REDAZIONE DEL BILANCIO | DEPOSITO DEL BILANCIO AL RUNTS |
| ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022 (PRIVI DELLE QUALIFICHE DI ODV, APS E ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022 |
Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020 | Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo allβanno 2022 |
| ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022 (PRIVI DELLE QUALIFICHE DI ODV, APS E ONLUS) E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS DAL 1Β° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DEL 2022 |
Possono chiudere il bilancio di esercizio 2022 anche non utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020 | Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo allβanno 2022 (anche se redatto non secondo gli schemi ex Dm 39/2020) |
| ENTI COSTITUITI NEL 2022 E CHE SI ISCROVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022 |
Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020 | Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo allβanno 2022 |
| ENTI COSTITUITI TRA IL 1Β° OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE DEL 2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS NELLO STESSO PERIODO |
Possono chiudere il bilancio di esercizio 2023 comprendente anche gli ultimi 3 mesi del 2022, utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020 | Depositano entro il 30 giugno 2024 il bilancio relativo allβanno 2023 (che comprenderΓ anche gli ultimi 3 mesi del 2022) |
| ODV E APS IN “TRASMIGRAZIONE” E CHE OTTENGONO IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS NEL CORSO DEL 2022 | Approvano il bilancio di esercizio 2021 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020 | Depositano il bilancio 2021 entro 90 giorni dallβiscrizione al RuntsΒ
Depositano il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023 |
Estesa la possibilitΓ di non presentare il bilancio comparativo 2020 anche agli Ets che redigono il rendiconto per cassa
La nota ministeriale estende infine in via interpretativa la possibilitΓ anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020.
Tale misura semplificativa era stata disposta dal principio contabile OIC n. 35 per gli Ets che sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio ai sensi dellβart. 13, c. 1 del codice del Terzo settore (comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.
Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale semplificazione anche agli Ets che redigono il rendiconto per cassa: ciΓ² Γ¨ infatti coerente con uno dei fondamentali principi evidenziati dalla legge delega n. 106 del 2016, che prevede la necessitΓ di graduare gli obblighi di rendicontazione in ragione della dimensione economica dellβattivitΓ svolta dallβente.
Articolo di Daniele Erler pubblicato su Cantiere Terzo Settore
