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Modello EAS: c’è tempo fino al 31 marzo 2020 per comunicare le variazioni dei dati

CSV Lombardia2020-03-24T11:34:50+01:00
Pubblicato il
06/03/2020
Di CSV Lombardia
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C’è tempo fino al 31 marzo 2020 per inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi): devono inviarlo le sole associazioni soggette all’obbligo nel caso in cui nel corso del 2019 si siano verificate variazioni di alcuni dati precedentemente comunicati.

Sono soggette all’obbligo del Modello EAS:

  • le associazioni che richiedono agli associati la quota associativa;
  • le associazioni che pongano in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.

Sono, invece, esonerate:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri (legge 266/91) che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività  commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali (Decreto Ministro delle Finanze 25 maggio 1995);
  • le Onlus di opzione;
  • le ONG;
  • le Pro loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91.

Infine, possono presentarlo con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (Legge 383/2000);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (Legge 266/1991), diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000);
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali (Legge 2/1997) o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della Difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Come in passato, la comunicazione non va presentata nel caso in cui cambino i soli dati relativi a:

  • dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA);
  • importi relativi a proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità e messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi (punti 20 e 21);
  • numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33)
  • dati relativi alla media delle entrate degli ultimi tre esercizi, al numero di associati nell’ultimo esercizio, all’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o all’importo dei contributi pubblici ricevuti (punti 23, 24, 30, 31).

L’invio del Modello EAS va effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dell’associazione (se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario abilitato (CAF o commercialista). 

Le associazioni soggette all’obbligo che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e tutte le attività di incasso quote sociali e di vendita di beni e servizi ai soci avranno natura commerciale.

Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) prevede che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non dovranno più inviare il modello EAS. La previsione decorre dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del nuovo Registro Unico. L’adempimento resterà, in ogni caso, in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico.

#TAG: Adempimenti e scadenze  Aspetti fiscali  

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