Bilancio sociale negli enti filantropici solo di grandi dimensioni
Con la nota n. 8017 del 3 luglio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel rispondere ad un quesito avanzato dalla Regione Lombardia, specifica come gli enti filantropici siano tenuti alla redazione del bilancio sociali solo nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dallβart. 14 del codice del Terzo settore.
Gli enti obbligati alla redazione del bilancio sociale
Nella sua disamina il Ministero parte anzitutto dalla disposizione generale sul tema, rappresentata appunto dallβart. 14 del codice del Terzo settore, la quale stabilisce che lβobbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale vi Γ¨ solo per gli enti del Terzo settore che hanno fatto registrare nellβanno precedente ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro.
A tale norma generale si affiancano altre disposizioni speciali del codice, le quali prevedono lβobbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale per le imprese sociali e per gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (CSV), indipendentemente dalle loro dimensioni, e quindi derogando rispetto alla regola prevista dallβart. 14 del codice.
Gli obblighi per gli enti filantropici in tema di bilancio sociale
Per quanto riguarda gli enti filantropici, che si iscrivono nella sezione c) del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), si prevede che il bilancio sociale che essi redigono debba contenere lβelenco e gli importi delle erogazioni effettuate nel corso dellβesercizio, con lβindicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del codice del Terzo settore).
La nota ministeriale argomenta come da tale disposizione non discenda lβobbligo di redazione del bilancio sociale per tutti gli enti filantropici, indipendentemente dalla loro dimensione economica (come invece il codice stabilisce per le imprese sociali e gli enti gestori dei CSV), bensΓ¬ la necessitΓ di inserirvi uno specifico contenuto che tenga conto della natura dellβattivitΓ esercitata, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attivitΓ di interesse generale.
In conclusione, gli enti filantropici sono tenuti a redigere il bilancio sociale solo qualora superino il limite dimensionale di cui allβart. 14 del codice del terzo settore; nel momento in cui ciΓ² accada, dovranno inserire allβinterno del bilancio sociale anche le informazioni specifiche previste dallβart. 39 dello stesso codice.
Tale soluzione Γ¨ inoltre coerente con quanto prevedono le linee guida in tema di redazione del bilancio sociale, le quali non menzionano gli enti filantropici tra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale (paragrafo 3), ma declinano (al paragrafo 6, punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi.
(Articolo di Daniele Erler tratto da Cantiere Terzo Settore)
