Le misure che interessano il Terzo settore nella legge di bilancio 2024
Il 29 dicembre 2023 Γ¨ stata definitivamente approvata la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) per circa 28 miliardi di euro, gran parte dei quali risultano rivolti al taglio del cuneo fiscale e contributivo per determinate categorie di soggetti e al finanziamento di misure a sostegno del lavoro e delle famiglie.
Pur nellβassenza di previsioni specifiche rivolte al Terzo settore e al sostegno degli enti del Terzo settore, per quanto di stretto interesse si segnala:
- il rifinanziamento per lβanno 2024 del Fondo destinato allβacquisto di beni alimentari di prima necessitaΜ, di carburanti e abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (cosiddetta Carta βDedicata a teβ) per 600 milioni di euro (art. 1, comma 1);
- il rifinanziamento per 50 milioni di euro del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 6);
- interventi per il personale della Croce Rossa relativi al trattamento economico di alcune tipologie di personale ai fini della riorganizzazione dellβAssociazione italiana Cri (art. 1, comma 26);
- una specifica norma relativa alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Runts (art. 1, comma 37);
- una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalitΓ non commerciali di attivitΓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attivitΓ di religione o di culto con riguardo alle attivitΓ svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societΓ , trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale lβesercizio di attivitΓ commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 71);
- come sostegno allβinfanzia, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di etΓ e affetti da gravi patologie croniche (art. 1, commi 177- 178);
- nellβambito delle misure per la lotta alla droga, lβistituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026: lβimporto eΜ comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze (art. 1, comma 186);
- un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertaΜ per le donne vittime di violenza e il sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilitΓ , nonchΓ© alla promozione, attraverso l’indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertΓ (art. 1, commi 187-189);
- specifiche disposizioni per lβattuazione dei livelli delle prestazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza (art. 1, commi 198-200);
- una nuova integrativa alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui allβart. 15 dlgs n. 112/2017.
- In particolare, al comma 4 del citato art. 15 β ove si dispone che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalitΓ dellβattivitΓ ispettiva sulle imprese sociali, nonchΓ© il contributo per lβattivitΓ ispettiva da porre a loro carico β viene integrata la previsione disponendo che il decreto stabilisca anche la relativa destinazione di tale attivitΓ ispettiva.
- Γ inoltre aggiunto il comma 4-bis al richiamato art. 15, prevedendosi che le somme dovute a titolo di contributo per lβattivitΓ ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 dello stesso art. 15, siano versate allβentrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dellβEconomia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini del successivo trasferimento allβispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati (art. 1, comma 201);
- lβistituzione di un Fondo unico per lβinclusione delle persone con disabilitaΜ, con una dotazione pari a 177.454 euro per lβanno 2024 e a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025: lβimporto corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il Fondo per lβinclusione delle persone con disabilitaΜ, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilitaΜ, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per lβinclusione delle persone sorde e con ipoacusia.
- Viene inoltre incrementato di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilitaΜ, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilitaΜ (art. 1, commi 210-216);
- di vincolare una quota pari a 50 milioni di euro per lβanno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dallβanno 2025 per consentire lβaggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) (art. 1, comma 235).
Articolo di Chiara Meoli tratto da Cantiere Terzo Settore
