Volontariato ed enti non profit in Lombardia: valutare quali attività sono consentite
PREMESSA
In termini di gestione dell’emergenza pandemica, il Paese è stato suddiviso in tre aree, relativamente alle quali il Governo ha predisposto misure restrittive differenti:
- il livello nazionale (cosiddette “ZONE GIALLE”);
- il livello con importanti restrizioni per le Regioni con “scenario di elevata gravità e livello di rischio alto” (cosiddette “ZONE ARANCIONI”);
- il livello per quei territori dove lo scenario è di “massima gravità” e dove è previsto il lockdown totale (cosiddette “ZONE ROSSE”).
Attualmente l’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ZONA ROSSA.
VALUTARE SE SI PUÒ SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ
Per valutare se si può svolgere una specifica attività in questo periodo, occorre procedere nell’ordine seguente:
1. Consultare il testo dell’ultimo DPCM pubblicato per avere una prima panoramica delle attività consentite, di quelle sospese e di quelle vietate. Per consultare il DPCM clicca qui
2. SE l’attività che volete svolgere non è sospesa o vietata dalle disposizioni nazionali, consultare eventuali Ordinanze regionali per verificare se vi siano ulteriori limitazioni introdotte nella vostra Regione. Per consultare le Ordinanze di Regione Lombardia clicca qui
3. SE l’attività che volete svolgere non è sospesa o vietata dalle disposizioni regionali, ma avete ancora dubbi, per ottenere una conferma è sempre opportuno contattare le autorità locali competenti in materia (Prefettura, COC e Sindaco), anche responsabili dell’organizzazione di controlli e verifiche, nonché di eventuali ulteriori misure specifiche riguardanti i loro territori di competenza.
Segnaliamo che le due circolari del Ministero dell’Interno precisano che:
- le disposizioni relative alle zone gialle (Art. 1 del DPCM) sono valide anche nelle altre zone quando non sono oggetto di specifiche restrizioni contenute nell’Art. 2 per le zone arancioni e nell’Art. 3 per le zone rosse;
- sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
È comunque rimessa alle singole associazioni la valutazione dello stato di necessità rispetto alla loro attività, da cui dipende in ultimo la fattibilità delle loro attività. Va tenuto conto che, se l’attività specifica non è esplicitamente consentita dalla normativa, la valutazione della “comprovata esigenza” sarà effettuata da chi eventualmente effettuerà un controllo (con un certo margine di soggettività nell’interpretazione della norma).
REGOLE E ADEMPIMENTI PER ENTI E VOLONTARI NELLO SVOLGERE ATTIVITÀ CONSENTITE
Nel momento in cui l’attività che si intende svolgere è consentita, è necessario che l’ente:
- Trovi le indicazioni nella normativa: bisogna cercare corrispondenza fra l’attività che si vuole svolgere e le specifiche schede tecniche contenute negli allegati al DPCM e all’Ordinanze della propria Regione. Per alcune attività potrebbe essere necessario combinare le disposizioni di più schede tecniche.
- Elabori una relazione: con il materiale acquisito e attenendosi alle schede tecniche, l’ente applica il protocollo del Governo (Allegato 12 DPCM 3 novembre 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“) preparando una relazione che contenga tutte le misure organizzative e operative che si intende adottare e applicare per svolgere l’attività, avendo ben chiaro l’obiettivo che tutto ciò serve per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, e ne delibera l’adozione del protocollo in consiglio direttivo.
- Prepari un’informativa: dal protocollo l’ente elabora una informativa da consegnare a soci/volontari/utenti/lavoratori affinché siano informati e rispettino le condizioni di accesso all’attività.
L’Ente di appartenenza del volontario, oltre ad attrezzarsi per quanto sopra indicato, deve ulteriormente stimolare i propri soci, volontari e utenti a valutare con molta attenzione la compatibilità fra le attività proposte e la propria situazione sanitaria, la cui competenza spetta al medico incaricato o, se l’organizzazione non ha dipendenti, a un medico competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In alternativa e in ultima istanza, il singolo può effettuare un’autovalutazione conscio del fatto che i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
ATTENZIONE! Ai volontari che prestano servizio è opportuno che l’ente fornisca una dichiarazione atta a comprovare l’esigenza di servizio all’autorità che eventualmente dovesse effettuare un accertamento (in riferimento a “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”).
Per i volontari è necessario il rispetto delle seguenti regole nei luoghi di svolgimento delle attività:
- il divieto di assembramento (di cui all’art. 1, comma 8, primo periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33);
- il distanziamento interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del DPCM 24 ottobre 2020);
- utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, ossia l’utilizzo delle mascherine (art. 1, comma 1 del DPCM 24 ottobre 2020). A ciò deve aggiungersi l’accortezza dell’utilizzo di eventuali ulteriori DPI, eventualmente richiesti per la tipologia specifica di attività svolta. Il tutto non prescindendo dalle accortezze igienico sanitarie previste nell’Allegato 19 al DPCM 24 ottobre 2020.
Per giustificare eventuali spostamenti è necessario esibire un’autocertificazione:
- ZONA GIALLA: dalle ore 22.00 alle ore 5.00
- ZONA ARANCIONE: sempre, a eccezione degli spostamenti all’interno del proprio Comune dalle 5.00 alle 22.00
- ZONA ROSSA: sempre
I volontari con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) non possono prestare servizio, ma devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 3 novembre 2020.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Uffici aperti al pubblico: l’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Inoltre, in Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 5, comma 6 DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1, comma 10, lettera nn) DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1 dell’Ordinanza n. 649 9 dicembre 2020 della Regione Lombardia |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; e comunque:
– nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; – in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del DPCM 14 gennaio 2021 Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale. |
Art. 1, comma 10, lettera ii) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” del DPCM 3 novembre 2020 |
Attività sportiva | Attività sportiva: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, e all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con il divieto di usare spogliatoi interni a detti circoli: comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
L’attività fisica all’aperto è svolta in osservanza della Scheda Tecnica “Attività fisica all’aperto” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi e pubblico: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive federazioni e organismi (inclusi gli allenamenti degli atleti partecipanti alle suddette competizioni), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. |
Art. 1, comma 10, lettere d), e), f), g), h) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 14 gennaio 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Aree giochi per bambini” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione diversa dalle formazioni previste all’articolo 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021: corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole; corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché corsi di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni; corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. L’attività, quando consentita, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Formazione professionale” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, rivolta a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
L’Allegato 8 al DPCM 14 gennaio 2021, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, indica le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. | Art. 1, comma 10, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegati 8 e 12 del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura |
Art. 1, comma 10, lettera r) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività SOSPESE o VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Sport di contatto ed eventi sportivi | Lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. | Art. 1, comma 10, Lett. e), h) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Circoli culturali e ricreativi | Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Piscine | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 3 dicembre ottobre 2020 |
Palestre | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | Art. 1, comma 10, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Spettacoli | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. | Art. 1, comma 10, lettera m) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Convegni, congressi e fiere | Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | Art. 1, comma 10, lettera o) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Iniziative e sagre | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, compresi i cosiddetti mercatini di Natale. | Art. 1, comma 10, lettera n) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 3 novembre 2020.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Uffici aperti al pubblico: l’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Inoltre, in Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 5, comma 6 DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1, comma 10, lettera nn) DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1 dell’Ordinanza n. 649 9 dicembre 2020 della Regione Lombardia |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; e comunque:
– nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; – in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del DPCM 14 gennaio 2021 Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale. |
Art. 1, comma 10, lettera ii) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività sportiva | Attività sportiva: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
L’attività fisica all’aperto è svolta in osservanza della Scheda Tecnica “Attività fisica all’aperto” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi e pubblico: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale da CONI, CIP e rispettive federazioni e organismi (inclusi gli allenamenti degli atleti partecipanti alle suddette competizioni), all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. |
Art. 1, comma 10, lettere d), e), f), g), h) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 14 gennaio 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Aree giochi per bambini” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione diversa dalle formazioni previste all’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021: corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole; corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché corsi di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni; corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. L’attività, quando consentita, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Formazione professionale” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, rivolta a bambini e ragazzi con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
L’Allegato 8 al DPCM 14 gennaio 2021, “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”, indica le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati. | Art. 1, comma 10, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegati 8 e 12 del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività SOSPESE o VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica | Art. 1, comma 10, lettera r) del DPCM 3 novembre 2020 |
Sport di contatto | Lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. | Art. 1, comma 10, Lett. e), h) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Circoli culturali e ricreativi | Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020 |
Piscine | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. | Art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM 3 novembre ottobre 2020 |
Palestre | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM 3 novembre ottobre 2020 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | Art. 1, comma 9, lettera c) del DPCM 3 novembre 2020 |
Spettacoli | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. | Art. 1, comma 9, lettera m) del DPCM 3 novembre 2020 |
Convegni, congressi e fiere | Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | Art. 1, comma 9, lettera o) del DPCM 3 novembre 2020 |
Iniziative e sagre | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, compresi i cosiddetti mercatini di Natale. | Art. 1, comma 9, lettera n) del DPCM 3 novembre 2020 |
Attività ESERCITABILI
Cosa | Come | Riferimenti |
Sedi e attività di ufficio | È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al DPCM 3 novembre 2020.
Se l’ente ritiene di riprendere la propria attività deve innanzitutto rispettare tutte le norme e i protocolli rispetto a tutela e sicurezza lavoratori e volontari (es. fornitura DPI, sanificazione luoghi di lavoro, etc.). In ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate, quando possibile, anche in modalità a distanza, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Uffici aperti al pubblico: l’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Uffici aperti al pubblico” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Inoltre, in Lombardia deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale. |
Art, 5, comma 6 DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali“ del DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1, comma 10, lettera nn) DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1 dell’Ordinanza n. 649 9 dicembre 2020 della Regione Lombardia |
Attività sportiva | Attività sportiva: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
L’attività fisica all’aperto è svolta in osservanza della Scheda Tecnica “Attività fisica all’aperto” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Tutte le attività sportive di base e le attività motorie in genere anche svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono sospese. Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi sportivi: sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. |
Art. 1, comma 10, lettere d), e), h) del DPCM 14 gennaio 2021
Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 14 gennaio 2021 Art. 3, comma 4, Lett. d) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Aree giochi per bambini | Le indicazioni si applicano alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 14 gennaio 2021. L’attività è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Aree giochi per bambini” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” del DPCM 14 gennaio 2021 |
Formazione professionale e altre attività formative promosse da enti non profit | I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione diversa dalle formazioni previste all’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021: corsi di formazione specifica in medicina generale, attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; corsi abilitanti e prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole; corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché corsi di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni; corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’INAIL. L’attività, quando consentita, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Formazione professionale” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 14 gennaio 2021 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività SOSPESE
Cosa | Come | Riferimenti |
Attività di Musei, archivi, biblioteche, luoghi e altri luoghi della cultura | Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica | Art. 1, comma 10, lettera r) del DPCM 3 novembre 2020 |
Attività inerenti ai servizi alla persona | Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24:
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
Art. 3, comma 4, lettera h) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Eventi sportivi e competizioni sportive | Tutte le attività sportive di base e le attività motorie in genere anche svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono sospese.
Sport di contatto: lo svolgimento di tutti gli sport di contatto è sospeso. Eventi sportivi: sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. |
Art. 3, comma 4, Lett. d) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Circoli culturali e ricreativi | Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Piscine | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 3 dicembre ottobre 2020 |
Palestre | Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. | Art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM 3 dicembre ottobre 2020 |
Parchi tematici, faunistici e di divertimento | Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. | Art. 1, comma 10, lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Spettacoli | Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. | Art. 1, comma 10, lettera m) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Convegni, congressi e fiere | Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. | Art. 1, comma 10, lettera o) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Attività VIETATE
Cosa | Come | Riferimenti |
Guide e gite turistiche
in Regione Lombardia |
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio territorio, nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. | Art. 3, comma 4, Lett. a) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Manutenzione del verde
in Regione Lombardia |
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio territorio, nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità.
L’attività, se ritenuta necessaria, è organizzata in osservanza della Scheda Tecnica “Manutenzione del verde” dell’ALLEGATO 9 al DPCM 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. |
Art. 3, comma 4, Lett. a) del DPCM 14 gennaio 2021 |
Iniziative e sagre | Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. | Art. 1, comma 10, lettera n) del DPCM 14 gennaio 2021 |