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Passaggio da Organizzazione di volontariato ad Associazione di promozione sociale nella fase transitoria

CSV Lombardia2020-07-03T16:57:48+02:00
Pubblicato il
03/06/2020
Di CSV Lombardia
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Articolo a cura di Terzo Settore in Costruzione – La nota ministeriale del 18 maggio 2020 ha fornito una serie di chiarimenti sugli aspetti connessi alla trasformazione degli Enti del Terzo Settore (Ets) nella fase transitoria, in assenza del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Ricordiamo che il Codice del Terzo settore (d’ora in poi Codice) prevede il riassetto sistematico e omogeneo delle precedenti discipline speciali e la confluenza dei vari Registri regionali nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Unico perché “accoglie e riorganizza in maniera teleologica tutti gli enti di cui all’articolo 4 del Codice” e plurale sia perché le forme giuridiche degli enti saranno organizzate in sezioni diverse, sia per la dimensione dinamica che consentirà all’ente “in ragione delle sue capacità di evolversi e modificare i propri assetti al mutare dei bisogni sociali, di trasferirsi in una diversa sezione senza irrigidirsi in assetti formali ritenuti non più adeguati rispetto alla propria vocazione sostanziale”.

Nella nota ministeriale sono ribaditi alcuni articoli del Codice, come la possibilità di modificare gli statuti utilizzando le cosiddette “maggioranze alleggerite” (art. 101 comma 2); considerare iscritti al Runts gli enti anche prima dell’operatività dello stesso attraverso l’iscrizione ad uno dei Registri già esistenti (art. 101 comma 3); la previsione di regole specifiche, in deroga alle procedure ordinarie, per l’iscrizione al Runts degli enti provenienti da tali registri (art. 54); non applicazione della devoluzione del patrimonio o durante la migrazione ad altra sezione del Runts, o dall’iscrizione in una delle sezioni del Registro anche se da essa derivi la perdita della qualifica di Onlus o di ente non commerciale (art.50).

Il passaggio da Odv ad Aps

I chiarimenti più sostanziali della nota si concentrano sulla casistica del passaggio da organizzazione di volontariato (Odv) ad associazione di promozione sociale (Aps).

Nel percorso di adeguamento, infatti, alcuni enti hanno valutato di modificare la propria tipologia associativa sulla base delle normative regionali di attuazione delle leggi quadro 266/1991 e 383/2000.

Vediamo nel dettaglio i chiarimenti.

Anno di operatività

In alcune leggi regionali in materia di associazioni di promozione sociale è previsto come criterio di iscrizione al Registro almeno un anno di operatività dell’ente. In queste Regioni, le Odv che vogliono trasformarsi in Aps (secondo l’articolo 101 comma 2  del Codice del Terzo settore che prevede che fino all’operatività del Runts continuano ad applicarsi le norme previgenti e rispetto a quanto scritto nella nota ministeriale del 29 dicembre 2017),  devono soddisfare tale requisito.

Devoluzione patrimoniale

Nella fase di trasformazione da Odv ad Aps è implicita la cancellazione dal Registro di provenienza a cui è connesso il riconoscimento dello status fiscale di Onlus di diritto. Come conseguenza, la nota in questione chiarisce che la devoluzione del patrimonio è obbligatoria per estinzione, scioglimento e in caso di cancellazione dal Runts e non da una delle sezioni di esso. Il passaggio a un’altra sezione garantisce che il patrimonio dell’ente resti vincolato allo svolgimento dell’attività di interesse generale. Questa considerazione parte dal presupposto che il trasferimento, da una sezione all’altra del Runts o, nel caso di regime transitorio, da un registro all’altro, non comporta nemmeno temporaneamente l’uscita dall’alveo degli Enti del Terzo settore. La cancellazione dal registro di provenienza “dovrebbe” essere disposta a cura dell’ufficio competente in maniera contestuale alla nuova iscrizione e, nel passaggio tra sezioni/registri, l’ente dovrà fare riferimento al regime agevolativo previsto per la nuova configurazione.

Trasformazione e mutamento di qualifica

L’ultima precisazione riguarda l’applicazione dell’articolo 2498 del Codice civile (con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione) cioè se il passaggio da un registro all’altro corrisponda anche alla trasformazione in senso civilistico. Su questo il responso ministeriale ritiene più appropriato riferirsi al concetto di mutamento di qualifica che lascia ferma la ratio sottesa ad entrambe le identità tipologiche associative in causa. Pertanto, deve ritenersi valido il principio di continuità dei rapporti giuridici come definito dal citato articolo del Codice civile.

#TAG: Associazioni  Riforma del Terzo Settore  TSinCostruzione  

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