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Covid-19: misure generali per tutti i cittadini

CSV Lombardia2022-01-19T17:43:31+01:00
Pubblicato il
18/01/2022
Di CSV Lombardia
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Mascherine

Per i cittadini è fatto obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca all’aperto su tutto il territorio nazionale e in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Non rientrano nell’obbligo

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro disabilità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente.

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

È soggetto all’obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio in attività economiche, produttive e sociali.

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Positività e quarantena

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229).

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica un’auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Green Pass

A partire dal 6 agosto 2021 per l’accesso ad alcuni luoghi ed attività è richiesto il possesso della Certificazione Verde (Green Pass): consulta la sezione dedicata.


Vai alla pagina "Sicurezza Coronavirus"
#TAG: Aspetti giuridici  Coronavirus  Coronavirus - Attività  

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