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5 per mille 2021 al Terzo settore, come rendicontare i contributi?

CSV Lombardia2024-12-12T11:02:45+01:00
Pubblicato il
20/11/2023
Di CSV Lombardia
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Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2021 si sono visti accreditare, nel corso del 2022, sul proprio conto corrente le somme relative: la quasi totalità di quelli che hanno ricevuto meno di 500.000 euro devono procedere alla rendicontazione entro il 16 dicembre 2023, mentre una restante parte lo deve fare entro il 27 dicembre 2023.

I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2021

Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo.

Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione (da parte dell’Agenzia delle entrate) dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.

Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, è possibile consultare il vademecum “5 per mille istruzioni per l’uso”.

È importante anzitutto riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2021, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.

Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.

Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta (essi hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto), l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto le somme in data 16 dicembre 2022 e quelli che le hanno ricevute in data 27 dicembre 2022.

Si ricorda che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non sono state erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.

La nuova modalità di invio di rendiconto e relazione per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro

Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 è stata messa a disposizione degli enti beneficiari di un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli stessi enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.

Tale piattaforma deve essere utilizzata per la rendicontazione del contributo proprio a partire dall’anno finanziario 2021 e le nuove Linee guida specificano in modo molto netto che per gli enti   percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (Pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.

Nella sezione del sito ministeriale dedicata alla rendicontazione del 5 per mille è possibile scaricare e consultare la guida per il rendiconto del 5 per mille tramite la predetta piattaforma: per accedere all’applicazione “Cinque per mille” è necessario collegarsi al portale servizi.lavoro.gov.it (tramite Spid o carta d’identità elettronica). È importante sottolineare come l’icona “Cinque per mille” non compare in automatico nel momento in cui si accede al portale “servizi lavoro”: per poterla selezionare occorre collegare l’ente di riferimento all’utente che ha fatto accesso al portale (a tal fine si consiglia di consultare la guida “Servizi Lavoro” e il paragrafo di riferimento è il 3.2: “Gestione profili”).

Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito web, gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono, come detto, comunicare al Ministero l’avvenuta pubblicazione, e lo devono fare accedendo sempre alla piattaforma dedicata, cliccando sull’icona “modifica link” ed inserendo o modificando il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.

È opportuno evidenziare che oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario è il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata “Home”, cliccando sull’icona “PDF”.

Le Linee guida precisano anche qui in modo molto chiaro che non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione trasmesse tramite posta (Pec o raccomandata).

La modulistica (e relative Linee guida) approvata con il precedente decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 rimane valida per la sola rendicontazione di contributi inferiori a 20.000 euro.

La possibilità di accantonare le somme ricevute

È ancora prevista la possibilità di accantonare le somme ricevute: in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, si può accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito dello stesso.

Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere (sempre entro i menzionati 36 mesi dalla data di percezione) il rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute.

Gli enti che hanno ricevuto meno di 20.000 euro utilizzano l’apposito modello presente sul sito del Ministero mentre quelli che hanno ricevuto una somma pari o superiore a tale ammontare dovranno compilare, trasmettere e comunicare il rendiconto e la relazione illustrativa tramite la piattaforma informatica.

Nella tabella sottostante sono riepilogati i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2021, sempre in relazione agli Ets che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro.

La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2021

Si ricorda infine che gli enti beneficiari del 5 per mille 2021 devono comunicare, entro il 30 settembre 2024 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2021 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020).

Tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati: essi non sono quindi tenuti a comunicarli nuovamente all’amministrazione erogatrice delle somme.

L’adempimento in parola spetta invece agli enti che non hanno ancora comunicato i dati per il pagamento, così come a quegli enti che avessero in precedenza comunicato tali dati e il cui codice Iban è poi cambiato.

Nonostante il termine scada, come detto, il 30 settembre 2024, il consiglio per gli enti beneficiari che ancora non l’hanno fatto è quello di comunicare al più presto i dati per il pagamento, senza i quali l’amministrazione competente non può evidentemente erogare le somme a cui essi hanno diritto.

Gli enti del Terzo settore già iscritti al Runts possono comunicare tali dati direttamente tramite la piattaforma del registro unico, selezionando il menu “Cinque per mille” ed inserendo il codice Iban nell’apposito campo; le Odv e le Aps ancora in “trasmigrazione”, così come le Onlus iscritte all’Anagrafe unica, comunicheranno invece tali dati direttamente all’Agenzia delle entrate (alla Direzione competente per il territorio in cui l’ente ha sede legale), utilizzando l’apposito modello. In quest’ultimo caso, si consiglia di inviare il modello tramite raccomandata A/R (allegando un documento d’identità del legale rappresentante).

Articolo di Daniele Erler tratto da Cantiere Terzo Settore

#TAG: Adempimenti e scadenze  

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