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Il decreto sui controlli al Terzo settore è legge

CSV Lombardia2025-10-02T15:08:43+02:00
Pubblicato il
17/09/2025
Di CSV Lombardia
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L’atteso decreto sul controllo degli enti del Terzo settore è legge. Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un articolato percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.

Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.

Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.

La tipologia di controlli

I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare:

  • La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
  • Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.

È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.

Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l’elenco degli enti sottoposti al controllo.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

Chi potrà effettuare i controlli

Il decreto prevede anche una serie di accortezze per proteggere il delicato rapporto di fiducia tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti. I soggetti autorizzati, quindi, individuano una serie di “soggetti incaricati” che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 2399 del Codice Civile e quindi che non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare (ad esempio, un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita).

I soggetti incaricati, inoltre, saranno presenti in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, dovranno avere comprovata esperienza in materia, e saranno debitamente formati e aggiornati. La responsabilità per l’attività di controllo rimane comunque sempre in carico ai soggetti responsabili.

Per le Ran o CSV autorizzati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito un contributo per la parziale copertura delle spese diversificato a seconda della dimensione di ogni ente controllato, pari a:

  • 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro
  • 100 euro per enti con entrate da 60.000 a 300.000 euro
  • 250 euro per enti con entrate da 300.000 a 1.000.000 euro
  • 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro

Tali importi potranno essere ridotti se sarà superato il “tetto” dell’importo complessivo stanziato a copertura di tali attività.

Come si svolgeranno i controlli

I soggetti autorizzati si accerteranno del corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore, comunicando con gli enti sottoposti al controllo tramite PEC, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco. Gli enti avranno tempo da 30 a 90 giorni per regolarizzare la propria posizione.

Il decreto specifica, inoltre, che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore saranno approvati i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.

Avvio dei controlli

La decorrenza dei controlli sarà fissata con apposito decreto dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

Articolo di Lara Esposito tratto da Cantiere Terzo Settore

#TAG: Aspetti fiscali  Aspetti giuridici  Associazioni  

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