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Sospesi i termini di prescrizione della responsabilità verso gli amministratori anche alle associazioni non riconosciute

CSV Lombardia2025-09-30T15:09:15+02:00
Pubblicato il
23/09/2025
Di CSV Lombardia
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Con la sentenza n. 86/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La pronuncia interessa gli enti del Terzo settore (Ets) in quanto fa sì che la sospensione dei termini prescrizionali per l’azione di responsabilità verso gli amministratori si applichi anche alle associazioni non riconosciute, così rafforzando la tutela dell’ente e dei suoi associati e allineando il regime di tali enti a quello già previsto per altre forme organizzative.

In particolare, la sentenza sottolinea come il diritto di difesa dell’ente risulti leso dalla norma in questione, dal momento che finché gli amministratori restano in carica, l’ente incontra difficoltà ad acquisire informazioni e ad attivare tempestivamente l’azione di responsabilità.

Secondo la Corte, la disposizione dichiarata incostituzionale importa inoltre una duplice e irragionevole disparità di trattamento tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute e tra quest’ultime e le società di persone.

Con riguardo al primo caso, la Corte rammenta che entrambe (associazioni riconosciute e non) risultano soggette alla disciplina dell’art. 18 del codice civile che stabilisce l’eguale responsabilità degli amministratori secondo le norme del mandato: dunque per la Corte “la stessa difficoltà che incontra l’associazione riconosciuta nell’aver contezza della responsabilità dei suoi amministratori e nel farla valere fintantoché essi sono in carica” vale anche per l’associazione non riconosciuta.

In merito all’accostamento tra associazioni non riconosciute e società di persone, per la Corte risulta irragionevole la disparità di trattamento tra i due soggetti, dato che le società di persone prive di personalità giuridica risultano già beneficiarie della sospensione in questione in forza di precedenti interventi della Corte costituzionale.

Per un approfondimento è possibile consultare l’articolo pubblicato sul sito di Terzjus “L’azione di responsabilità verso gli amministratori di associazioni non riconosciute. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2025”.

(Articolo di Chiara Meoli tratto da Cantiere Terzo Settore)

#TAG: Aspetti giuridici  

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