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Comunicazione erogazioni liberali: cosa cambia per il Terzo settore

CSV Lombardia2026-03-11T12:36:35+01:00
Pubblicato il
11/03/2026
Di CSV Lombardia
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Cambiano le regole per la comunicazione relativa sulle erogazioni liberali. Gli enti del Terzo settore ed alcune altre tipologie di enti non lucrativi, infatti, hanno la facoltà di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 16 marzo, il codice fiscale (laddove disponibile) della persona da cui hanno ricevuto erogazioni liberali nel 2025: tale facoltà diventa invece un vero e proprio obbligo qualora gli stessi soggetti abbiano fatto registrare nel 2024 entrate superiori a 220.000 euro.

A partire da quest’anno, con riferimento alla comunicazione che dovrà essere effettuata nel 2027, le regole cambiano, e l’obbligo sarà in capo a tutti gli Ets, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

I soggetti obbligati all’invio entro il 16 marzo 2026

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 ha disposto che i soggetti interessati dalla comunicazione siano:

  • gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • le Onlus, che nel 2025 erano ancora iscritti alla relativa Anagrafe unica (la quale è stata abrogata a partire dal 1° gennaio 2026);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Tali enti, qualora nell’esercizio 2024 abbiano conseguito entrare superiori a 220.000 euro, sono ancora obbligati a comunicare le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, e lo devono fare entro il 16 marzo 2026. L’esempio è stato fatto prendendo come riferimento le organizzazioni che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, le quali rappresentano una importante maggioranza.

I soggetti che invece non superano la menzionata soglia di entrate non hanno l’obbligo bensì la semplice facoltà di effettuare tale comunicazione.

I dati da comunicare

I soggetti menzionati al paragrafo precedente devono comunicare i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

Le modalità di invio della comunicazione

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono state stabilite dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024.

La trasmissione dei dati avviene utilizzando un software apposito e può essere effettuata direttamente dall’ente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate è comunque possibile trovare le informazioni relative alla comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo settore, così come la risposta alle domande più frequenti.

Cosa cambia a partire da quest’anno in riferimento alla comunicazione da effettuare nel 2027

Con l’operatività del nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore (la cui data di avvio, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, è il 1° gennaio 2026), l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali come descritto nel presente contributo si applica a tutti gli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali e con l’unica eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria, indipendentemente dal volume di entrate che questi hanno fatto registrare.

Ciò significa che gli Ets menzionati saranno tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2027 le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 del codice del Terzo settore ricevute nel corso del 2026, indipendentemente dal volume di entrate che l’ente abbia registrato nell’esercizio 2025.

Come già detto, le erogazioni liberali soggette all’obbligo di comunicazione sono quelle effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. È fondamentale che tutti gli Ets si organizzino per tenere traccia in modo corretto di tali erogazioni a loro destinate nel corso di quest’anno, al fine di comunicarle poi nel 2027.

L’ampliamento del novero dei soggetti obbligati, indipendentemente dalla loro dimensione economica, è dovuto alle motivazioni che stanno alla base dell’introduzione di tale comunicazione, la quale ha come obiettivo principale quello di completare i dati presenti nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti, agevolandone per questi ultimi la compilazione.

L’applicabilità delle disposizioni alla categoria generale degli enti del Terzo settore fa venire meno l’obbligo nei confronti dei soggetti menzionati in precedenza, e cioè:

  1. le Onlus (che, come detto, da quest’anno non esistono più), a meno che le stesse non si iscrivano al Runts e diventino quindi enti del Terzo settore (si veda l’articolo “Onlus, dal 5 per mille 2026 all’iscrizione al registro del Terzo settore”);
  2. le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
  3. le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per i soggetti descritti nelle lettere b) e c), l’obbligo si applica ancora qualora tali enti siano in possesso della qualifica di Ets.

Articolo di Daniele Erler tratto da Cantiere Terzo Settore

#TAG: Adempimenti e scadenze  Aspetti fiscali  Aspetti giuridici  Associazioni  

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