Enti del Terzo settore, dal Ministero una serie di indicazioni
Negli scorsi mesi si Γ¨ riunito il tavolo di confronto permanente tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione Generale del Terzo settore), Regioni, Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet, dal quale sono emersi alcuni elementi interessanti relativi ad aspetti importanti della normativa sugli enti del Terzo settore.
Qui di seguito riportiamo una sintesi delle principali considerazioni svolte dal Ministero in tale sede, il cui contenuto dovrΓ essere applicato dagli uffici regionali del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) al fine di garantire una prassi applicativa comune sul territorio nazionale, con lβobiettivo di perseguire i fondamentali principi di unitΓ ed omogeneitΓ allβinterno del Terzo settore.
Tali indicazioni si sommano a quelle giΓ espresse lβanno scorso dallo stesso Ministero, per le quali si rimanda allβarticolo βStatuti enti del Terzo settore, alcune indicazioni per non sbagliareβ.
1) FinalitΓ e attivitΓ di interesse generale svolta dagli Ets
Ispirazione e finalitΓ religiosa a confronto
Il Ministero ricorda come tratto essenziale e caratteristico degli enti del Terzo settore (Ets) sia il perseguimento di finalitΓ civiche, solidaristiche e di utilitΓ sociale, unito allo svolgimento delle attivitΓ di interesse generale elencate allβart. 5 del codice del Terzo settore.
Fatta questa premessa, un Ets potrebbe comunque decidere di ispirare la propria azione ad un credo religioso: ad esempio, se nello statuto ci fosse scritto che lβente svolge lβattivitΓ di cooperazione allo sviluppo o di educazione ispirandosi al messaggio evangelico, ciΓ² sarebbe perfettamente legittimo. Secondo il Ministero deve perΓ² rimanere chiaro che la finalitΓ per un Ets rimane sempre e comunque di carattere civico, solidaristico e di utilitΓ sociale: prendendo come esempio quello della beneficienza, un ente potrebbe svolgere tale attivitΓ ispirandosi ad un credo religioso oppure laicamente, ma la finalitΓ perseguita rimane in entrambi i casi di tipo solidaristico.
Per converso lβattivitΓ religiosa o di culto non rientra tra le finalitΓ di interesse generale o diverse degli Ets poichΓ© essa presenta un proprio regime giuridico di tutela, estraneo allβambito della disciplina del Terzo settore: pertanto, nel caso in cui lo statuto includa tra le attivitΓ di interesse generale o tra quelle diverse lβattivitΓ di religione o di culto esso andrebbe corretto. Sul rapporto fra attivitΓ di culto ed enti del Terzo settore si sono espresse diverse note ministeriali, tra cui la n. 3734 del 15 aprile 2019.
Anche sulla base del confronto in sede di tavolo tecnico, come anticipato in tale sede, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha poi pubblicato la nota n. 4581 del 6 aprile 2023.
Coerenza dellβoggetto sociale rispetto allβimpianto statutario
Riprendendo quanto affermato con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, il Ministero ribadisce come lβoggetto sociale di un ente del Terzo settore rappresenti uno degli elementi identificativi dello stesso e quindi non possa essere indeterminato o indeterminabile, e ciΓ² anche al fine di tutelare lβaffidamento che i terzi fanno sulla fondatezza e veridicitΓ delle informazioni caricate nel Runts. Gli obblighi di trasparenza e conoscibilitΓ nei confronti degli associati e dei terzi impongono quindi che le attivitΓ di interesse generale siano chiaramente individuate, e siano collegate e coerenti con le finalitΓ e le attivitΓ specifiche effettivamente svolte dallβorganizzazione.
Gli uffici del Runts possono intervenire contestando lo statuto solo nel momento in cui al suo interno venga fatta unβelencazione massiva di tutte (o quasi tutte) le 26 attivitΓ di interesse generale previste dallβart. 5 del codice, senza che esse siano poi sviluppate in modo coerente allβinterno dellβoggetto sociale, oppure nel caso in cui la declinazione delle attivitΓ individuate porti a configurare situazioni di palese contrarietΓ alle norme dellβordinamento.
In tutti gli altri casi gli uffici non possono sindacare sulle attivitΓ individuate in statuto dallβente, poichΓ© la scelta e lβindividuazione delle stesse rappresenta uno dei terreni principali nei quali si sviluppa lβautonomia statutaria degli enti del Terzo settore.
LβattivitΓ di protezione civile (art.5, c.1, lett. y)
Γ chiarito come un ente che intenda presentare domanda di iscrizione al Runts e nel cui statuto sia presente, fra le attivitΓ di interesse generale, anche quella di protezione civile, non debba necessariamente essere iscritto nellβelenco nazionale di protezione civile (o nelle sue declinazioni regionali).
Questo perchΓ© lβattivitΓ di protezione civile potrebbe non essere svolta giΓ oggi ma trovare unβattuazione futura, e quindi non essere indicata dallβorganizzazione nel portale del Runts fra le attivitΓ effettivamente esercitate.
Qualora invece lβente inserisca a portale fra le attivitΓ effettivamente esercitate quella (o anche quella) di protezione civile, lβufficio Runts competente dovrΓ necessariamente verificare che esso sia effettivamente iscritto negli elenchi della protezione civile.
Sui rapporti fra Runts ed enti della protezione civile il Ministero si Γ¨ espresso anche con la nota n. 9663 del 30 giugno 2022.
LβattivitΓ di erogazione di servizi strumentali ad Ets (art.5, c.1, lett. m)
Γ stato chiesto se un ente del Terzo settore con una base associativa non composta da almeno il 70% da Ets possa inserire tra le attivitΓ di interesse generale lβerogazione di servizi strumentali in favore degli Ets, prevista dalla lettera m) dellβart. 5, c. 1 del codice del Terzo settore.
Secondo il Ministero, qualora lo statuto di un ente preveda che la base associativa possa essere composta esclusivamente da persone fisiche, gli uffici del Runts possono legittimamente contestare tale situazione. Se, invece, lo statuto contempla la possibilitΓ che della base associativa facciano parte anche (o solamente) enti giuridici, lβattivitΓ di cui alla lettera m) puΓ² essere inserita e realizzata: fino a che, perΓ², non venga raggiunta la percentuale del 70% di Ets essa non puΓ² considerarsi come attivitΓ di interesse generale ma andrΓ considerata come attivitΓ diversa.
2) Indicazioni in merito ad alcune disposizioni statutarie
Sede legale
Il Ministero chiarisce che se viene modificata la sede legale di un ente allβinterno dello stesso Comune indicato in statuto, ciΓ² non comporta una modifica statutaria (indipendentemente dal fatto che lo statuto lo preveda espressamente o meno).
Fa eccezione il caso in cui nel testo statutario sia riportato lβindirizzo completo (con via e numero civico): in tal caso, qualora si voglia trasferire la sede senza apportare una modifica statutaria, ciΓ² dovrΓ essere previsto espressamente dallo statuto stesso, il quale potrΓ assegnare tale competenza allβorgano di amministrazione (in mancanza la decisione sarΓ , negli enti a base associativa, in capo allβAssemblea).
Rimane ovviamente ferma la necessitΓ di aggiornare le informazioni sul Runts e di comunicare la variazione alle altre amministrazioni di riferimento (ad esempio, allβAgenzia delle entrate).
Competenze inderogabili dellβAssemblea
Qualora nello statuto di un Ets a base associativa mancassero una o piΓΉ delle competenze inderogabili dellβAssemblea elencate allβart. 25 del codice del Terzo settore, occorre distinguere fra due situazioni:
- se si tratta di un ente in cui lβorgano assembleare Γ¨ solamente lβAssemblea, composta da tutti i soci che almeno una volta lβanno si riuniscono per lβapprovazione del bilancio, la mancata previsione in statuto di una o piΓΉ delle competenze inderogabili dellβAssemblea attiva il meccanismo dellβintegrazione automatica ex lege delle clausole statutarie carenti con la previsione dellβart 25 del codice;
- se, invece, lβente ha unβarticolazione piΓΉ complessa, in cui vi siano piΓΉ organi svolgenti i compiti tipici di unβAssemblea, lo statuto dovrΓ specificare in maniera puntuale la suddivisione delle competenze tra essi (un esempio di questβultima situazione lo si puΓ² ritrovare nella nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, al punto C.1).
Drafting e clausole di chiusura
Lβindicazione del Ministero Γ¨ quella per cui gli uffici del Runts non possano formulare rilievi in termini di βdraftingβ, ovvero di una migliore formulazione di una o piΓΉ disposizioni statutarie, laddove esse siano chiare e non vengano rilevati specifici profili ostativi in relazione ad esse.
Per quanto riguarda le clausole di chiusura, per tutto quanto non previsto e disciplinato dal codice del Terzo settore si fa riferimento alle norme del codice civile e ai principi dellβordinamento giuridico: nello statuto sarΓ necessario richiamare il codice del Terzo settore, mentre non puΓ² essere considerato motivo di rigetto da parte degli uffici lβeventuale mancanza del richiamo espresso ai principi dellβordinamento giuridico.
3) Termini applicabili allβiscrizione delle Onlus al Runts
Il Ministero ha precisato come nei procedimenti di iscrizione al Runts degli enti provenienti dallβAnagrafe unica delle Onlus, i termini procedimentali non siano quelli previsti per la generalitΓ degli enti che si iscrivono ex novo al Runts (che hanno come riferimento lβart. 9 del decreto ministeriale 106 del 2020), bensΓ¬ quelli disposti per gli enti in βtrasmigrazioneβ (art. 31, commi da 4 a 10, richiamati dallβart. 34 del menzionato decreto).
Questo comporta, nello specifico, che nel momento in cui un ufficio del Runts richieda a tali enti delle integrazioni (ad esempio in relazione allo statuto), dovrà assegnare ad essi un termine per adeguarsi non di 30 giorni bensì di 60.
La ratio Γ¨ quella di costruire un percorso di favore nei confronti delle Onlus (considerate Ets in via transitoria) che, seppur diverso da quello previsto per la βtrasmigrazioneβ di Odv e Aps, le differenzi comunque dalla generalitΓ degli enti del libro I del codice civile che intendono iscriversi al Runts.
4) Pratiche di variazione al Runts
Γ stato ribadito che, per le caratteristiche del sistema, Γ¨ possibile inviare una pratica di βvariazioneβ solo quando le variazioni presentate in precedenza dallo stesso ente siano state evase dal competente ufficio del Runts: questo per evitare che vi possano essere in contemporanea piΓΉ variazioni aperte da diversi soggetti e relative alla stessa organizzazione.
Lβinvito Γ¨ quindi quello di presentare unβunica pratica di βvariazioneβ completa di tutti gli aggiornamenti richiesti: per una panoramica completa delle informazioni da aggiornare e dei documenti da depositare per gli enti che hanno completato la βtrasmigrazioneβ e in generale per tutti gli enti iscritti al Runts, si rinvia allβarticolo βRegistro unico Terzo settore, cosa fare se si Γ¨ trasmigratiβ.
LβimpossibilitΓ di presentare una nuova istanza di variazione in pendenza di una precedente potrebbe porre un problema con riguardo ai termini da rispettare stabiliti dal decreto ministeriale 106 del 2020: la soluzione che il Ministero prospetta in questi casi Γ¨ quella di prendere contatti (anche al di fuori della piattaforma informatica, quindi a mezzo mail) con gli uffici del Runts, segnalando che il mancato rispetto dei termini non Γ¨ dovuto a inadempimento dellβente stesso bensΓ¬ allβimpossibilitΓ di effettuare un nuovo aggiornamento in pendenza del precedente.
