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Social bonus, via libera alle spese di funzionamento

CSV Lombardia2026-07-23T09:23:10+02:00
Pubblicato il
23/07/2026
Di CSV Lombardia
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È stata pubblicata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2026 con cui si interviene su un profilo applicativo di particolare rilievo concernente il social bonus, istituto disciplinato dal codice del Terzo settore (art. 81 dlgs n. 117/2017).

Nello specifico, il documento ministeriale chiarisce le modalità di finanziamento delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore nella fase successiva al recupero degli immobili pubblici inutilizzati o dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, contribuendo a definire una lettura della disciplina coerente con le finalità di interesse generale perseguite dall’istituto.

Il quadro normativo

Il social bonus rappresenta uno strumento di incentivazione fiscale volto a favorire il coinvolgimento di cittadini, imprese ed enti nella riqualificazione e restituzione alla collettività di beni destinati allo svolgimento di attività di interesse generale.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto a fronte delle erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del Terzo settore che realizzano progetti di recupero di tali beni.

La disciplina attuativa ha progressivamente precisato gli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio, le modalità di rendicontazione e gli obblighi di trasparenza, lasciando tuttavia aperta la questione relativa alla finanziabilità delle spese sostenute nella successiva fase di gestione.

Cosa dice la nota ministeriale

La nota in questione chiarisce anzitutto che il concetto di “recupero” del bene non può essere limitato ai soli interventi edilizi o strutturali, ma comprende anche la fase di effettiva messa in funzione e utilizzo del bene per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie del Terzo settore.

In questo l’elemento “innovativo” della nota che consiste nel superamento di una lettura strettamente edilizia dell’intervento di recupero e, quindi, nella valorizzazione di una concezione sostanziale del recupero, secondo cui l’investimento pubblico e privato trova piena realizzazione soltanto quando il bene recuperato viene effettivamente utilizzato per produrre benefici sociali duraturi.

La nota individua espressamente le spese che possono essere finanziate attraverso il social bonus successivamente alla conclusione dell’intervento edilizio.

Si tratta delle spese di funzionamento del bene, costituite da:

  • utenze;
  • oneri condominiali;
  • servizi di pulizia;
  • tributi connessi all’utilizzo del bene.

L’Amministrazione precisa che tali costi devono essere direttamente riferibili al mantenimento della funzionalità del bene recuperato e risultare coerenti con il periodo di assegnazione dello stesso all’ente beneficiario.

La prosecuzione del beneficio fiscale non è automatica, ma è subordinata a una specifica procedura amministrativa.

In particolare, l’ente beneficiario deve:

  • presentare, mediante la piattaforma “Servizi Lavoro”, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale manifesta la volontà di continuare a fruire del Social Bonus per le sole spese di gestione;
  • compilare il form “Budget attività previste”, valorizzando la macrovoce “f) spese di gestione”, indicando gli importi che si prevede di sostenere nel periodo di riferimento;
  • rispettare il limite temporale rappresentato dalla durata dell’assegnazione del bene, non potendo programmare spese oltre tale termine.

Successivamente alla presentazione dell’istanza, il Ministero verifica:

  • la riconducibilità delle spese alle categorie ammesse;
  • la coerenza temporale rispetto al periodo di assegnazione del bene.

All’esito positivo dell’istruttoria, l’Amministrazione pubblica uno specifico avviso nella vetrina dedicata al progetto sul sito istituzionale, informando i potenziali donatori della possibilità di effettuare nuove erogazioni liberali destinate al sostegno della gestione del bene.

La nota mantiene fermo il sistema di controllo già previsto dal regolamento del social bonus.

L’ente è pertanto tenuto a trasmettere, tramite la piattaforma informatica:

  • il rendiconto intermedio, con cadenza trimestrale;
  • il rendiconto finale, al termine del periodo di gestione considerato.

Entrambi i modelli devono essere compilati nella sezione dedicata alla voce f) – funzionamento del bene, riportando sia le spese di gestione effettivamente sostenute sia le erogazioni liberali ricevute per il loro finanziamento.

La nota precisa, inoltre, che tale procedura può essere ripetuta anche per i periodi successivi, purché non venga superata la durata dell’assegnazione del bene.

Per conoscere meglio il Social bonus, consulta l’articolo “Social bonus, guida alla misura per enti del Terzo settore e donatori”.

Articolo di Chiara Meoli tratto da Cantiere Terzo Settore

#TAG: Aspetti fiscali  Aspetti giuridici  Associazioni  

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