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Cosa dice la nota su decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore dei conti

CSV Lombardia2021-01-14T14:07:04+01:00
Pubblicato il
09/11/2020
Di CSV Lombardia
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A cura di Terzo settore in costruzione | Con la nota n° 11560 del 2 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde a un quesito riguardante la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. In particolare, da quando partire a considerare i “due esercizi consecutivi” citati all’art. 30 e all’art. 31 del Codice del Terzo settore (CTS).

L’articolo 30, comma 2, del CTS stabilisce infatti l’obbligo per gli ETS in forma associativa di dotarsi dell’organo di controllo al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’articolo 31 prevede invece che associazioni e fondazioni del Terzo settore nominino un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Per stabilire da quale esercizio vada effettuata tale verifica, la direzione ministeriale fa riferimento alla precedente nota ministeriale n° 12604 del 29 dicembre 2017 secondo cui sono immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017 (il Codice del Terzo settore), le norme del CTS non collegate direttamente all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o all’adozione di successive norme attuative.  Quanto previsto dai sopracitati articoli 30 e 31 del Codice non presenta alcun vincolo rispetto al RUNTS o all’adozione di una successiva norma; quindi, la verifica dei due esercizi consecutivi può partire quindi dall’esercizio 2018.

Scarica la nota

#TAG: Aspetti giuridici  

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