2021: come valutare la fattibilità delle attività di volontariato
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 (Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2); contestualmente è stato pubblicato il DPCM 14 gennaio 2021 (valido fino al 5 marzo 2021) che conferma le precedenti misure stringenti e restrittive di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica, delineando restrizioni selettive e graduate per le tre categorie di aree, diversamente compromesse dalla pandemia, individuate dal Governo*:
- il livello nazionale (cosiddette “zone gialle”), regolamentato dall’Articolo 1 del DPCM;
- il livello con importanti restrizioni per le Regioni con “scenario di elevata gravità e livello di rischio alto” (cosiddette “zone arancioni”), regolamentato dall’Articolo 2 del DPCM;
- il livello per quei territori dove lo scenario è di “massima gravità” e dove è previsto il lockdown totale (cosiddette “zone rosse”), regolato dall’Articolo 3 del DPCM.
Attualmente l’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ZONA GIALLA.
Le indicazioni utili a individuare quali siano le attività consentite, sospese o vietate svolte abitualmente da volontari e organizzazioni, gli elementi da prendere in considerazione sono le seguenti:
- Domande frequenti sul sito web della Presidenza del consiglio dei Ministri
- Domande frequenti al Dipartimento dello Sport per le questioni che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo
- Circolare del ministero dell’Interno “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (7 novembre 2020)
- Circolare del ministero dell’Interno “Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (22 dicembre 2020)
- Circolare del ministero dell’Interno “Decreto-legge 5 gennaio 2021; n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (6 gennaio 2020)
Queste ultime precisano che:
- le disposizioni relative alle zone gialle (Art. 1 del DPCM) sono valide anche nelle altre zone quando non sono oggetto di specifiche restrizioni contenute nell’Art. 2 per le zone arancioni e nell’Art. 3 per le zone rosse;
- sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
Alla luce di queste disposizioni, è comunque rimessa alle singole associazioni la valutazione dello stato di necessità rispetto alla loro attività, da cui dipende in ultimo la fattibilità delle loro attività.
Per ottenere una conferma delle proprie valutazioni consigliamo sempre di contattare le autorità competenti in materia (Prefettura, COC e Sindaco), anche responsabili dell’organizzazione di controlli e verifiche, nonché di eventuali ulteriori misure specifiche riguardanti i loro territori di competenza.
Resta fermo, comunque, che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela.
* Per applicare le differenti misure previste, l’individuazione delle Regioni da collocare nelle singole aree è effettuata con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati. Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica inoltre il permanere della situazione e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco.