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Lombardia, linee guida per la raccolta fondi

CSV Bergamo2016-05-02T00:00:00+02:00
Pubblicato il
02/05/2016
Di CSV Bergamo
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Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 21 aprile 2016 sono state pubblicate le “Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” attuazione della legge regionale 24 del 24/9/2015, che ha modificato il Testo Unico Regionale del Commercio (LR. 6/10).
I Comuni lombardi avranno l’obbligo di deliberare il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” con cui saranno disciplinate, sul territorio di competenza, le raccolte fondi da parte degli enti non profit di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Non rientrano nell’ambito delle Linee guida le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell’associazione) e quelle organizzate da enti religiosi che hanno un patto concordatario con lo Stato italiano.

 

Le novità
La principale novità riguarda la posizione dei banchetti promozionali che dovranno evitare la vicinanza dai negozi, sia il confinamento in aree marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. I comuni inoltre terranno conto dell’opportunità di indirizzare le vendite benefiche verso aree con servizi non commerciali come ospedali, scuole, uffici, alberghi, eccetera.

 

Quale documentazione sarà richiesta
Gli enti dovranno inviare al proprio Comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico (ogni Comune struttura la apposita documentazione che l’ente dovrà reperire), con le seguenti informazioni:

  1. generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell’attività con copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di ente non commerciale (se l’ente è iscritto a un registro o a un’anagrafe pubblica può invece comunicare al Comune a quale registro è iscritto e qual è l’ente pubblico che lo mantiene -articolo 18, comma 2, della legge 241/90-) o dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità;
  2. indicazione di dove si svolgerà l’attività che dovrà rispettare la distanza minima rispetto a esercizi commerciali , mercati o postazioni che trattano gli stessi prodotti oggetto della raccolta fondi (secondo il  Piano comunale di cui all’articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
  3. data, orario e finalità dell’iniziativa;
  4. tipo di merce offerta;
  5. dichiarazione dell’ente che attesta che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
  6. dichiarazione che attesta che l’iniziativa è esclusivamente di raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Se invece la raccolta fondi si tiene in un’area privata ma aperta al pubblico, l’ente deve presentare al Comune una comunicazione in carta libera in cui dichiara le stesse informazioni previste per il suolo pubblico e, se l’ente promotore non è il proprietario dell’area, il consenso scritto del proprietario. Questa comunicazione va presentata almeno 15 giorni prima dell’evento. L’attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall’inizio dell’iniziativa.

Invece se la raccolta fondi è inserita all’interno di un’iniziativa con i commercianti o gli ambulanti con posteggio mercatale deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione al Comune sull’attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall’attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio.

 

Note operative

Riguardo all’allestimento, che non deve coprire, nascondere o ostacolare la vista di cartellonistica stradale o di vetrine, è ammesso l’uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell’ente non commerciale e dell’iniziativa di raccolta fondi.
Per tutta la durata dell’iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le indicazioni dell’ente promotore, lo scopo della raccolta fondi, la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo.

Il Comune potrà decidere il numero massimo di raccolte fondi che possono essere svolte in contemporanea sul territorio e il numero massimo di iniziative annuali. Inoltre, dopo due iniziative consecutive di vendite benefiche dello stesso prodotto e nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Infine la durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni, tranne nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

#TAG: Aspetti fiscali  Aspetti giuridici  Associazioni  

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