Fare attività sportiva con valenza sociale
La riforma dello sport ridefinisce il ruolo del Terzo settore per promuovere inclusione, benessere e partecipazione
di Lara Esposito, da VDossier
In Italia ci sono circa 7mila associazioni che promuovono l’attività sportiva come pratica inclusiva, capace di creare occasioni di coesione sociale e di crescita per le comunità. Sono le organizzazioni aderenti ai 14 enti di promozione sportiva che in Italia praticano lo sport dilettantistico e che, in quanto associazioni di promozione sociale, fanno parte anche del Terzo settore. È un sistema dal ruolo fondamentale per le comunità, capace di trasformare la pratica sportiva in un’azione che va oltre la competizione, accoglie persone con fragilità, promuove l’inclusione sociale e contribuisce ad arricchire il tessuto sociale di valori solidali, oltre che di benessere psico-fisico.
Cosa è cambiato con la riforma dello sport per il Terzo settore
Nel 2021 la riforma dello sport (dlgs 36/2021), e i successivi correttivi, hanno introdotto diverse novità. Oltre al superamento dei compensi sportivi e all’introduzione del nuovo “lavoratore sportivo”, un punto centrale riguarda il riconoscimento sportivo per gli enti del Terzo settore.
Ad oggi, quindi, è diventato possibile per un Ets ottenere il riconoscimento di soggetto dell’ordinamento sportivo, senza necessariamente assumere la veste di associazione sportiva dilettantistica o di società sportiva dilettantistica, purché svolga, come attività di interesse generale, anche l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sia iscritto anche al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).
Possono far parte di questo vasto mondo, ad esempio, sia una polisportiva che organizza doposcuola o un club calcistico che accoglie rifugiati e offre corsi di italiano o servizi di segretariato sociale sia un centro di accoglienza di persone disabili che svolge anche attività sportive a loro destinate.
Una possibilità che apre scenari completamente nuovi, ma che richiede scelte consapevoli.
In particolare, le associazioni sportivo dilettantistiche (Asd) e le società sportivo dilettantistiche (Ssd) che acquisiscono la qualifica anche di enti del Terzo settore devono fare riferimento a normative diverse, in particolare la riforma dello sport (dlgs 36/2021), il codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) e il decreto sulle imprese sociali (dlgs 112/2017). Sono impianti normativi nati per rispondere a esigenze differenti che, però, possono interagire, offrendo nuove opportunità alle organizzazioni. I due sistemi, inoltre, fanno riferimento a due specifici registri: il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) e il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Questi enti, quindi, devono essere iscritti a entrambi i registri.
Essere ente del Terzo settore apre di sicuro a benefici e opportunità importanti, dalla possibilità di collaborare con la pubblica amministrazione all’accesso a fondi dedicati, ma “viaggiare” su due binari normativi comporta un impegno significativo e soprattutto attenzione al coordinamento – non sempre pienamente armonico – tra le diverse norme.
Per sostenere prese di posizioni responsabili e consapevoli, Cantiere terzo settore ha pubblicato un approfondimento dedicato dal titolo “Sport e Terzo settore: per non perdere la bussola”
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